STATUTO
ART. 1
DENOMINAZIONE E SEDE
E' costituita un'Associazione senza scopo di lucro denominata
"Frank Riz A.I.T.A Associazione Italiana Tutela Artisti"
in forma abbreviata anche "A.I.T.A.".
L'Associazione ha sede legale in Milano, corso Buenos Aires,23.
ART. 2
DURATA
La durata dell'associazione è illimitata.
ART. 3
SCOPO
L'Associazione, costituita senza fini di lucro, ha lo scopo
di:
a. promuovere le discipline delle arti in tutte le sue diramazioni
quali, a titolo esemplificativo, recitazione, canto,
ballo, moda, pittura, scultura, arti visive; promuovere la tutela
degli artisti da discriminazioni razziali, di genere, derivanti
da deficit psico-fisici e da abusi sessuali; promuovere
la tutela dei lavoratori dello spettacolo dal punto di vista
contrattuale e di sicurezza sul lavoro;
b. promuovere, sviluppare e coordinare attività volte all'aggiornamento
culturale e professionale tra i suoi associati in
materia di arte e compiere attività di studio e di ricerca in
materia di arte; preparare, organizzare e partecipare a eventi,
seminari di studio e manifestazioni, anche all'estero, in
materia di arte con l'utilizzo di attrezzature e/o materiali
propri o altrui;
c. promuovere e sviluppare le attività dell'Associazione attraverso
la pubblicazione e/o distribuzione, anche in via digitale
e telematica, di periodici specializzati, di manuali,
nonché altro materiale e documentazione tecnica fornita dagli
associati o da terzi;
d. realizzare opere di volontariato finalizzate al raggiungimento
dello scopo sociale;
e. organizzare eventi per la promozione di discipline sportive
quale strumento pedagogico ed educativo finalizzato al raggiungimento
del benessere psico-fisico negli ambienti di lavoro
in genere e, in particolare, nel mondo dello spettacolo;
f. stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per la
gestione di corsi, seminari e per la prestazione di servizi
rientranti nell'ambito dei propri scopi istituzionali.
Per il raggiungimento di dette finalità, l'Associazione potrà
collaborare, aderire e affiliarsi, previa delibera del consiglio
Direttivo, a qualsiasi persona giuridica, pubblica o privata,
locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare
con organismi, movimenti od associazioni con i quali ritenga
utile avere collegamenti e la cui attività non contrasti con i
fini istituzionali dell'Associazione.
ART. 4
ASSOCIATI
Possono aderire all'Associazione i soggetti pubblici e privati,
persone fisiche o giuridiche, interessati al perseguimento
degli scopi dell'Associazione e/o impegnati nell'espletamento
di attività analoghe o connesse a quelle proprie dell'Associazione
e che ne accettino lo Statuto.
Gli associati si dividono in:
- fondatori: sono coloro che hanno costituito l'Associazione;
- ordinari: sono coloro i quali, previa domanda di ammissione
e relativa accettazione da parte del Consiglio Direttivo, entrano
a far parte dell’Associazione e che verseranno,
all’ammissione, la quota di associazione annualmente stabilita
dal Consiglio.
ART. 5
OBBLIGHI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI
Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, l'eventuale
regolamento interno e le deliberazioni degli organi associativi.
Tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative
hanno diritto di voto nelle assemblee.
La qualità di associato è intrasmissibile e si perde per morte,
recesso ed esclusione.
L'esclusione di un associato deve essere deliberata dal Consiglio
Direttivo. Cause di esclusione sono:
- mancato pagamento della quota associativa annuale;
- mancato rispetto delle disposizioni dello Statuto e di eventuali
regolamenti.
Ciascun associato può recedere dall'Associazione previa comunicazione
indirizzata all'organo amministrativo e inviata tramite
lettera raccomandata.
ART. 6
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'Associazione:
1. l'Assemblea generale degli associati;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente e un Vice Presidente;
5. il Segretario;
6. il Tesoriere.
Tutte le cariche sociali sono gratuite. Potrà tuttavia essere
riconosciuto un rimborso spese per l'esecuzione di determinati
compiti, preventivamente deliberato dal Consiglio Direttivo.
ART. 7
ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI
L'Assemblea generale degli associati è convocata dall'organo
amministrativo almeno una volta all'anno entro il 30 aprile.
L'Assemblea è convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio
Direttivo lo riterrà opportuno o quando almeno 1/10 degli associati
ne facciano richiesta motivata.
L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti gli associati
mediante lettera raccomandata, fax, posta elettronica o
attraverso pubblicazione sul sito web istituzionale almeno 15
(quindici) giorni prima della data fissata per la riunione.
Tale avviso dovrà contenere gli argomenti posti all'ordine del
giorno e l'indicazione del giorno, ora e luogo in cui si terrà
la riunione.
Possono partecipare all'assemblea tutti gli associati. Ogni
associato può delegare un terzo o un altro associato a partecipare
all'assemblea.
Ogni delegato non può detenere più di dieci deleghe.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell’Associazione
e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
In mancanza l’Assemblea sarà presieduta dalla persona designata
dall'assemblea.
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le
modalità e l’ordine delle votazioni.
Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato
dal Presidente della stessa e dal Segretario.
Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti
gli associati, inviando loro copia mediante posta elettronica
o mediante pubblicazione sul sito web istituzionale.
Le riunioni assembleari si possono svolgere anche per audioconferenza
o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui
si darà atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il
segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla
formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere
svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare
l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della
riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione
ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine
del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere
documenti.
L'assemblea generale può essere ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea è ordinaria quando è chiamata a deliberare su materie
inerenti all’ordinaria vita dell’Associazione, quali
l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, le elezioni
degli organi sociali e le relazioni del Consiglio Direttivo
sulle attività annuali.
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione
con la presenza della metà più uno degli associati e
delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza
dei presenti.
In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente
costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti
e delibera a maggioranza dei presenti.
L’Assemblea è straordinaria quando è chiamata a deliberare
sulla modificazione dello statuto sociale e sullo scioglimento
dell'Associazione.
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima
convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati e
in seconda convocazione con la presenza della metà più uno degli
associati. In entrambi i casi delibera con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e le modalità
di liquidazione, ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile,
occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.
ART. 8
CONSIGLIO DIRETTIVO
L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto
da tre a undici membri eletti dall'Assemblea nell'ambito
degli associati. I consiglieri durano in carica tre anni e sono
rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo provvede all'amministrazione dell'Associazione
compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione che non siano riservati per legge all'Assemblea.
Spetta, tra gli altri, al Consiglio Direttivo, il potere di:
- redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre
all'Assemblea;
- deliberare sull'ammissione ed esclusione degli associati;
- proporre all'Assemblea eventuali modifiche da apportare allo
Statuto;
- determinare le quote associative;
- fissare le direttive per la realizzazione dello scopo
dell'Associazione, stabilendo le modalità di esecuzione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione con
apposito Regolamento.
Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente
e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto
l’Assemblea degli associati.
Il Consiglio si riunisce almeno due volte all’anno, al fine di
deliberare sui bilanci iniziali e finali e sull’ammontare annuo
della quota associativa. Si riunisce inoltre ogni volta
che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta
da almeno cinque membri.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva
della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole
della maggioranza dei presenti.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal
Vice Presidente, o dal consigliere designato all'uopo dagli
altri membri.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro,
il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e
dal Segretario.
La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i consiglieri,
con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova
dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima della
riunione.
Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide,
anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i
consiglieri in carica.
Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche
per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano
presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario
della riunione e che sia consentito agli intervenuti di partecipare
alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti
posti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere
e trasmettere documenti.
ART. 9
PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI
Il Presidente deve essere eletto a maggioranza dei voti
espressi dal Consiglio Direttivo, ove non vi abbia provveduto
l'Assemblea degli associati.
Il Presidente rappresenta l’Associazione, a tutti gli effetti
legali ed ha la firma sociale per tutti gli atti.
In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni vengono assunte
dal Vice Presidente.
Nel caso di dimissioni le relative funzioni saranno svolte da
dal Vice Presidente, fino all'elezione del nuovo Presidente,
che dovrà aver luogo alla prima Assemblea Generale utile successiva.
Il Vice Presidente supporta il Presidente nell’esercizio delle
sue funzioni.
ART. 10
SEGRETARIO E TESORIERE
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi
membri. Partecipa a tutte le riunioni dell’Associazione e coadiuva
le attività degli Organi Sociali. Egli provvede alla tenuta
e all'aggiornamento del libro degli associati; è responsabile
della redazione e conservazione dei verbali e delle
riunioni di tutti gli organi collegiali; cura i contatti interni
ed esterni dell’Associazione, la corrispondenza e la
diffusione dei deliberati, dei mandati e di altro materiale
inviato o da inviare ai vari organi elettivi
dell’Associazione.
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi
membri, ed è responsabile delle finanze dell’Associazione.
Predispone il rendiconto economico-finanziario preventivo e
consuntivo, da sottoporre al Consiglio Direttivo.
E’ responsabile degli incassi e dei pagamenti.
ART. 11
QUOTA ASSOCIATIVA
Tutti gli associati sono tenuti alla corresponsione di una
quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente
dal Consiglio Direttivo.
L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente
iscritti e in regola con il versamento della quota associativa.
ART. 12
PATRIMONIO
Il patrimonio dell'associazione è costituito da:
- quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- contributi e sovvenzioni di persone fisiche o giuridiche,
pubbliche o private, dello Stato;
- lasciti e donazioni;
- proventi derivanti dalle attività organizzate
dall’associazione,
- erogazioni liberali;
- eventuali beni mobiliari ed immobiliari.
Durante la vita dell’associazione è preclusa la distribuzione,
anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, nonché
fondi, riserve o capitali, che devono necessariamente essere
investiti nell’attività istituzionale.
ART. 13
ESERCIZI SOCIALI
L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni
anno.
Il bilancio dell'esercizio dovrà essere approvato dall'Assemblea
degli associati su proposta del Consiglio Direttivo entro
quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
ART. 14
COLLEGIO DEI REVISORI
La gestione della Associazione è controllata da un Collegio di
Revisori, costituito da tre membri, eletti annualmente dalla
Assemblea degli associati.
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità
sociale, redigere una relazione ai bilanci annuali, accertare
la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e di
titoli di proprietà sociale e procedere in qualsiasi momento,
anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
ART. 15
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea
straordinaria, la quale procede alla nomina di uno o più liquidatori
e alla determinazione dei relativi poteri, con le
maggioranze previste dall'art. 7.
L'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra
associazione avente scopo analogo, salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.
ART. 16
CLAUSOLA ARBITRALE
Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e gli associati
e tra gli associati medesimi, che abbia ad oggetto diritti
disponibili relativi al rapporto associativo, nei casi
consentiti dalla legge, saranno regolate e devolute alla competenza
di un arbitro nominato, su iniziativa della parte interessata,
dal Presidente del Tribunale di Milano che giudicherà
ex bono et aequo senza formalità di procedura.
ART. 16
NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento
alle norme del codice civile applicabili in materia.
ART. 15
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea
straordinaria, la quale procede alla nomina di uno o più liquidatori
e alla determinazione dei relativi poteri, con le
maggioranze previste dall'art. 7.
L'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra
associazione avente scopo analogo, salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.
ART. 16
CLAUSOLA ARBITRALE
Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e gli associati
e tra gli associati medesimi, che abbia ad oggetto diritti
disponibili relativi al rapporto associativo, nei casi
consentiti dalla legge, saranno regolate e devolute alla competenza
di un arbitro nominato, su iniziativa della parte interessata,
dal Presidente del Tribunale di Milano che giudicherà
ex bono et aequo senza formalità di procedura.
ART. 16
NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento
alle norme del codice civile applicabili in materia.
F.to Francesco Rizzica
F.to Maria Amata
F.to Maria Somma
F.to Maria Floccari