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STATUTO

ART. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

 E' costituita un'Associazione senza scopo di lucro denominata

"Frank Riz A.I.T.A Associazione Italiana Tutela Artisti"

in forma abbreviata anche "A.I.T.A.".

L'Associazione ha sede legale in Milano, corso Buenos Aires,23.

ART. 2

DURATA

 La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 3

SCOPO

 L'Associazione, costituita senza fini di lucro, ha lo scopo

di:

a. promuovere le discipline delle arti in tutte le sue diramazioni

quali, a titolo esemplificativo, recitazione, canto,

ballo, moda, pittura, scultura, arti visive; promuovere la tutela

degli artisti da discriminazioni razziali, di genere, derivanti

da deficit psico-fisici e da abusi sessuali; promuovere

la tutela dei lavoratori dello spettacolo dal punto di vista

contrattuale e di sicurezza sul lavoro;

b. promuovere, sviluppare e coordinare attività volte all'aggiornamento

culturale e professionale tra i suoi associati in

materia di arte e compiere attività di studio e di ricerca in

materia di arte; preparare, organizzare e partecipare a eventi,

seminari di studio e manifestazioni, anche all'estero, in

materia di arte con l'utilizzo di attrezzature e/o materiali

propri o altrui;

c. promuovere e sviluppare le attività dell'Associazione attraverso

la pubblicazione e/o distribuzione, anche in via digitale

e telematica, di periodici specializzati, di manuali,

nonché altro materiale e documentazione tecnica fornita dagli

associati o da terzi;

d. realizzare opere di volontariato finalizzate al raggiungimento

dello scopo sociale;

e. organizzare eventi per la promozione di discipline sportive

quale strumento pedagogico ed educativo finalizzato al raggiungimento

del benessere psico-fisico negli ambienti di lavoro

in genere e, in particolare, nel mondo dello spettacolo;

f. stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per la

gestione di corsi, seminari e per la prestazione di servizi

rientranti nell'ambito dei propri scopi istituzionali.

Per il raggiungimento di dette finalità, l'Associazione potrà

collaborare, aderire e affiliarsi, previa delibera del consiglio

Direttivo, a qualsiasi persona giuridica, pubblica o privata,

locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare

con organismi, movimenti od associazioni con i quali ritenga

utile avere collegamenti e la cui attività non contrasti con i

fini istituzionali dell'Associazione.

ART. 4

ASSOCIATI

 Possono aderire all'Associazione i soggetti pubblici e privati,

persone fisiche o giuridiche, interessati al perseguimento

degli scopi dell'Associazione e/o impegnati nell'espletamento

di attività analoghe o connesse a quelle proprie dell'Associazione

e che ne accettino lo Statuto.

Gli associati si dividono in:

- fondatori: sono coloro che hanno costituito l'Associazione;

- ordinari: sono coloro i quali, previa domanda di ammissione

e relativa accettazione da parte del Consiglio Direttivo, entrano

a far parte dell’Associazione e che verseranno,

all’ammissione, la quota di associazione annualmente stabilita

dal Consiglio.

ART. 5

OBBLIGHI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

 Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, l'eventuale

regolamento interno e le deliberazioni degli organi associativi.

Tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative

hanno diritto di voto nelle assemblee.

La qualità di associato è intrasmissibile e si perde per morte,

recesso ed esclusione.

L'esclusione di un associato deve essere deliberata dal Consiglio

Direttivo. Cause di esclusione sono:

- mancato pagamento della quota associativa annuale;

- mancato rispetto delle disposizioni dello Statuto e di eventuali

regolamenti.

Ciascun associato può recedere dall'Associazione previa comunicazione

indirizzata all'organo amministrativo e inviata tramite

lettera raccomandata.

ART. 6

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

 Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea generale degli associati;

2. il Consiglio Direttivo;

3. il Presidente e un Vice Presidente;

5. il Segretario;

6. il Tesoriere.

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Potrà tuttavia essere

riconosciuto un rimborso spese per l'esecuzione di determinati

compiti, preventivamente deliberato dal Consiglio Direttivo.

ART. 7

ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI

 L'Assemblea generale degli associati è convocata dall'organo

amministrativo almeno una volta all'anno entro il 30 aprile.

L'Assemblea è convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio

Direttivo lo riterrà opportuno o quando almeno 1/10 degli associati

ne facciano richiesta motivata.

L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti gli associati

mediante lettera raccomandata, fax, posta elettronica o

attraverso pubblicazione sul sito web istituzionale almeno 15

(quindici) giorni prima della data fissata per la riunione.

Tale avviso dovrà contenere gli argomenti posti all'ordine del

giorno e l'indicazione del giorno, ora e luogo in cui si terrà

la riunione.

Possono partecipare all'assemblea tutti gli associati. Ogni

associato può delegare un terzo o un altro associato a partecipare

all'assemblea.

Ogni delegato non può detenere più di dieci deleghe.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell’Associazione

e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

In mancanza l’Assemblea sarà presieduta dalla persona designata

dall'assemblea.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le

modalità e l’ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato

dal Presidente della stessa e dal Segretario.

Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti

gli associati, inviando loro copia mediante posta elettronica

o mediante pubblicazione sul sito web istituzionale.

Le riunioni assembleari si possono svolgere anche per audioconferenza

o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui

si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il

segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla

formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere

svolta la riunione in detto luogo;

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare

l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della

riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione

ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine

del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere

documenti.

L'assemblea generale può essere ordinaria e straordinaria.

L’Assemblea è ordinaria quando è chiamata a deliberare su materie

inerenti all’ordinaria vita dell’Associazione, quali

l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, le elezioni

degli organi sociali e le relazioni del Consiglio Direttivo

sulle attività annuali.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione

con la presenza della metà più uno degli associati e

delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza

dei presenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente

costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti

e delibera a maggioranza dei presenti.

L’Assemblea è straordinaria quando è chiamata a deliberare

sulla modificazione dello statuto sociale e sullo scioglimento

dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima

convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati e

in seconda convocazione con la presenza della metà più uno degli

associati. In entrambi i casi delibera con il voto favorevole

della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e le modalità

di liquidazione, ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile,

occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

ART. 8

CONSIGLIO DIRETTIVO

 L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto

da tre a undici membri eletti dall'Assemblea nell'ambito

degli associati. I consiglieri durano in carica tre anni e sono

rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo provvede all'amministrazione dell'Associazione

compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria

amministrazione che non siano riservati per legge all'Assemblea.

Spetta, tra gli altri, al Consiglio Direttivo, il potere di:

- redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre

all'Assemblea;

- deliberare sull'ammissione ed esclusione degli associati;

- proporre all'Assemblea eventuali modifiche da apportare allo

Statuto;

- determinare le quote associative;

- fissare le direttive per la realizzazione dello scopo

dell'Associazione, stabilendo le modalità di esecuzione;

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione con

apposito Regolamento.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente

e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto

l’Assemblea degli associati.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte all’anno, al fine di

deliberare sui bilanci iniziali e finali e sull’ammontare annuo

della quota associativa. Si riunisce inoltre ogni volta

che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta

da almeno cinque membri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva

della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole

della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal

Vice Presidente, o dal consigliere designato all'uopo dagli

altri membri.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro,

il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e

dal Segretario.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i consiglieri,

con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova

dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima della

riunione.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide,

anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i

consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche

per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano

presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario

della riunione e che sia consentito agli intervenuti di partecipare

alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti

posti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere

e trasmettere documenti.

ART. 9

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI

 Il Presidente deve essere eletto a maggioranza dei voti

espressi dal Consiglio Direttivo, ove non vi abbia provveduto

l'Assemblea degli associati.

Il Presidente rappresenta l’Associazione, a tutti gli effetti

legali ed ha la firma sociale per tutti gli atti.

In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni vengono assunte

dal Vice Presidente.

Nel caso di dimissioni le relative funzioni saranno svolte da

dal Vice Presidente, fino all'elezione del nuovo Presidente,

che dovrà aver luogo alla prima Assemblea Generale utile successiva.

Il Vice Presidente supporta il Presidente nell’esercizio delle

sue funzioni.

ART. 10

SEGRETARIO E TESORIERE

 Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi

membri. Partecipa a tutte le riunioni dell’Associazione e coadiuva

le attività degli Organi Sociali. Egli provvede alla tenuta

e all'aggiornamento del libro degli associati; è responsabile

della redazione e conservazione dei verbali e delle

riunioni di tutti gli organi collegiali; cura i contatti interni

ed esterni dell’Associazione, la corrispondenza e la

diffusione dei deliberati, dei mandati e di altro materiale

inviato o da inviare ai vari organi elettivi

dell’Associazione.

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi

membri, ed è responsabile delle finanze dell’Associazione.

Predispone il rendiconto economico-finanziario preventivo e

consuntivo, da sottoporre al Consiglio Direttivo.

E’ responsabile degli incassi e dei pagamenti.

ART. 11

QUOTA ASSOCIATIVA

 Tutti gli associati sono tenuti alla corresponsione di una

quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente

dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente

iscritti e in regola con il versamento della quota associativa.

ART. 12

PATRIMONIO

 Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;

- contributi e sovvenzioni di persone fisiche o giuridiche,

pubbliche o private, dello Stato;

- lasciti e donazioni;

- proventi derivanti dalle attività organizzate

dall’associazione,

- erogazioni liberali;

- eventuali beni mobiliari ed immobiliari.

Durante la vita dell’associazione è preclusa la distribuzione,

anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, nonché

fondi, riserve o capitali, che devono necessariamente essere

investiti nell’attività istituzionale.

ART. 13

ESERCIZI SOCIALI

 L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni

anno.

Il bilancio dell'esercizio dovrà essere approvato dall'Assemblea

degli associati su proposta del Consiglio Direttivo entro

quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 14

COLLEGIO DEI REVISORI

 La gestione della Associazione è controllata da un Collegio di

Revisori, costituito da tre membri, eletti annualmente dalla

Assemblea degli associati.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità

sociale, redigere una relazione ai bilanci annuali, accertare

la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e di

titoli di proprietà sociale e procedere in qualsiasi momento,

anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

ART. 15

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

 Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea

straordinaria, la quale procede alla nomina di uno o più liquidatori

e alla determinazione dei relativi poteri, con le

maggioranze previste dall'art. 7.

L'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra

associazione avente scopo analogo, salvo diversa destinazione

imposta dalla legge.

ART. 16

CLAUSOLA ARBITRALE

 Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e gli associati

e tra gli associati medesimi, che abbia ad oggetto diritti

disponibili relativi al rapporto associativo, nei casi

consentiti dalla legge, saranno regolate e devolute alla competenza

di un arbitro nominato, su iniziativa della parte interessata,

dal Presidente del Tribunale di Milano che giudicherà

ex bono et aequo senza formalità di procedura.

ART. 16

NORME DI RINVIO

 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento

alle norme del codice civile applicabili in materia.

 ART. 15

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea

straordinaria, la quale procede alla nomina di uno o più liquidatori

e alla determinazione dei relativi poteri, con le

maggioranze previste dall'art. 7.

L'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra

associazione avente scopo analogo, salvo diversa destinazione

imposta dalla legge.

 ART. 16

CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e gli associati

e tra gli associati medesimi, che abbia ad oggetto diritti

disponibili relativi al rapporto associativo, nei casi

consentiti dalla legge, saranno regolate e devolute alla competenza

di un arbitro nominato, su iniziativa della parte interessata,

dal Presidente del Tribunale di Milano che giudicherà

ex bono et aequo senza formalità di procedura.

 ART. 16

NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento

alle norme del codice civile applicabili in materia.

F.to Francesco Rizzica

F.to Maria Amata

F.to Maria Somma

F.to Maria Floccari

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